Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
beni o prestatori dei servizi, è punito con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire.
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Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso nei reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale è punito
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corrispettivi inferiori a quelli reali, è punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire.
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Chi non presenta una delle dichiarazioni previste negli articoli 27, 28 e 31 è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta
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degli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla metà al doppio dell'imposta non versata.
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Chi non presenta la dichiarazione prevista nell'art. 35 è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione. La stessa sanzione si
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stabilito negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla metà al doppio del rimborso conseguito, salvo che
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Chi omette le annotazioni prescritte negli articoli 23 e 24, in relazione ad operazioni imponibili effettuate, è punito con la pena pecuniaria in
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falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni per fruire del trattamento ivi previsto, o ne benefici oltre i limiti consentiti, è punito con la pena
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punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa
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stabilito non esporti i beni acquistati è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione, calcolata secondo le
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punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. La stessa pena si applica a chi annota nel registro di cui
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verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un
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Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 è punito con la pena
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Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena
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diversi da quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le